Le zone agricole E sono zone previste dal PGT (Piano del Governo del Territorio) o P.R.G (Piano regolatore generale) regolate con norme particolari e piuttosto restrittive, sulle quali è possibile costruire manufatti prettamente solo agricoli. La zona E1 in particolare costituisce inoltre un’area di riserva per le future programmazioni urbanistiche di un Comune o nell’interesse di un territorio.

Detto questo, è quindi molto importante stare attenti quando si vuole fare degli interventi edilizi e ci si trova su aree simili, perché oltre a dover rispettare specifici parametri imposti dagli strumenti urbanistici quali superfici, altezze, volumi, destinazione in tal caso solo agricolo, occorre avere anche il requisito di I.A.P. ossia imprenditore agricolo professionale o titolo equivalente.

Tale requisito è fondamentale tanto che una recente sentenza ha annullato un permesso di costruire in sanatoria rilasciato al legittimo proprietario per un abuso relativo alla costruzione di fabbricati rurali in area E1. Il Consiglio di Stato infatti con sentenza n. 6828/2021 ha confermato l’annullamento a distanza di quattro anni,  del permesso rilasciato dal Comune al proprietario del fondo al fine di regolarizzare l’abuso. Il trasgressore al momento dell’abuso non possedeva alcun titolo di imprenditore agricolo, lo aveva però acquisito al momento della richiesta di sanatoria edilizia. Il Giudice ha applicato però il principio della “doppia conformità” ai sensi art. 36 DPR 380/01, ovvero  opera deve essere conforme alle norme urbanistiche sia al momento della sua costruzione in assenza di titolo edilizio, sia al momento in cui viene chiesta la sanatoria.

Il consiglio è dunque quello di chiedere preventivamente una consulenza tecnica a priori, che costa molto meno rispetto a ciò che si potrebbe andare in contro.